Statuto
TITOLO I - IDENTITA' ASSOCIATIVA E PRINCIPI PROGRAMMATICI
Art. 1 - Scopi e finalità
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana è costituita in Faenza l'Associazione
Sportiva Cicloturistica Dilettantistica Avis - Faenza, di seguito denominata ASCD AVIS
Faenza, alla quale possono aderire tutti i cittadini che godono dei diritti civili e politici, senza
distinzione di fede politica o religiosa. L'Associazione ha sede in Faenza, Corso Garibaldi 2. Il
sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo,
con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti
delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui l’associazione si
affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 2 - Attività esercitabili
L’ASCD Avis Faenza è un'Associazione apolitica, espressione di partecipazione e solidarietà.
Essa non ha alcuno scopo di lucro e opera a fini sportivi, ricreativi e culturali per l’esclusivo
soddisfacimento di interessi collettivi.
L'associazione si propone di:
• - promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, con particolare attenzione
all’attività cicloturistica;
• - organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per
la loro realizzazione;
• - promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle
attività sportive;
• - studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare
l'organizzazione e la pratica dello sport;
• - gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di
vario genere;
• - organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi,
manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
• - indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di
formazione e qualificazione per operatori sportivi;
• - organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo
libero dei soci.
Art. 3 - Logo e denominazione
Il logo identificativo sulla divisa è costituito da scritta con carattere stampato “AVIS
FAENZA” di colore e foggia similare a quello nazionale, su fondo di tonalità cromatica a
scelta dell’assemblea dei Soci. E’ consentito inoltre, su delibera dell’assemblea dei Soci e
previo consenso esplicito dell’AVIS Comunale, l’inserimento sui capi di vestiario facenti parte
della divisa sociale di altri loghi, di dimensioni tali da non sminuire l’immagine di quello
principale, ovvero “AVIS FAENZA”.
TITOLO II - SOCIO
Art. 4 - Affiliazione
L’Associazione è affiliata all'Unione Italiana Sport Per Tutti (UISP) o ad altro Ente
appartenente alla Consulta o a Enti riconosciuti dal Coni. La scelta dell’Ente è demandata
all'assemblea dei Soci, i quali si impegnano ad osservarne lo statuto, i regolamenti e le
disposizioni.
Art. 5 - Adesione
II numero dei soci è illimitato.
Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne
condividono gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, mediante apposita domanda, al
Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli
eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Le Società,
Associazioni ed Enti che intendono diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta
di associazione firmata dal proprio rappresentante legale. All'atto dell'accettazione della
richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di
Socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Art. 6 - Socio: diritti e doveri
L’Associazione si compone sia di Soci effettivi sia di Soci di Società. Soci effettivi sono
considerati coloro che svolgono attività cicloturistica; possono altresì essere tesserati come
Soci di Società coloro che, in passato Soci effettivi, non possono più svolgere attività sportiva,
ma continuano a collaborare con l’Associazione condividendone gli scopi.
• - L'adesione all’ASCD Avis Faenza, come già affermato all’art. 5, comporta l'integrale
accettazione dello Statuto e del Regolamento interno e il consenso al trattamento dei
dati ai sensi della Legge 675/1996 e sue successive integrazioni e modificazioni;
• - i Soci sono tenuti al pagamento di una quota annuale, il cui importo è proposto ogni
anno dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'assemblea;
• - è fatto divieto ai Soci di appartenere ad altre Associazioni sportive aventi gli stessi
scopi nell’ambito della stessa regione;
• - i Soci hanno pari diritti e pari doveri e, in particolare, ogni Socio ha diritto di
esprimere il proprio voto in assemblea e di essere eletto nel Consiglio Direttivo.
Art. 7 - Perdita della qualifica di Socio
I soci cessano di appartenere all’Associazione per:
a) - dimissioni volontarie, che dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
b) - esclusione deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo per:
• morosità, ovvero per mancato pagamento della quota sociale annua;
• non osservanza delle disposizioni contenute nel presente Statuto, nel Regolamento
interno e delle deliberazioni assunte dagli organi dell’Associazione;
• aver svolto o aver tentato di svolgere attività contrarie all’interesse dall’Associazione;
• aver arrecato con la sua condotta danni gravi, anche morali, all’Associazione e al suo
buon nome.
Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai Soci destinatari
mediate lettera, eccetto i casi di morosità, e devono essere motivate. Il Socio interessato al
provvedimento ha 15 giorni di tempo per esporre per iscritto le sue ragioni.
TITOLO III - ORGANI E FUNZIONI
Art. 8 - Organi dell'Associazione
Gli organi Sociali sono:
• Assemblea generale dei Soci;
• Consiglio Direttivo;
• Presidente.
Art. 9 - Assemblee
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da inviarsi mediante lettera ai Soci e da
affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività, almeno 20 (venti) giorni
prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e
l'orario della prima e della seconda convocazione.
Qualora se ne ravvisi la necessità l'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai
singoli Soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera
semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.
L'assemblea ordinaria:
• approva il rendiconto economico e finanziario;
• procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei
membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
• delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla
sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
• approva gli eventuali regolamenti.
Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura
dell'esercizio sociale.
L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne
sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo
degli associati.
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 10 giorni dalla data della
richiesta.
Nelle assemblee - ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in
regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.
In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita
quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.
In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione,
l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero
degli associati intervenuti o rappresentati.
Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli
oggetti posti all'ordine del giorno.
L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello
Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori. Le delibere delle
assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le
modifiche statutarie e dei tre quinti (3/5) degli associati per la delibera di scioglimento
dell'Associazione.
L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice
Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta
dal Presidente dell'assemblea.
Art. 10 - Consiglio Direttivo
Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è stabilito, in linea di massima, in un decimo
degli associati e in un minimo di sette.
Circa le modalità di svolgimento delle elezioni, si fa riferimento a quanto stabilito nel
Regolamento interno.
I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Provvederanno nella prima seduta ad eleggere nel proprio seno il Presidente e a distribuire gli
incarichi, ad esempio: Vice presidente, Segretario, Cassiere-economo e Capigruppo per le
attività sociali.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, oppure quando ne sia fatta domanda da
almeno un terzo dei membri.
La convocazione è fatta a mezzo lettera, o attraverso posta elettronica, almeno cinque giorni
prima.
Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Le competenze del Consiglio Direttivo sono:
• - curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
• - redigere il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario;
• - predisporre il Regolamento interno;
• - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
• - deliberare circa l’ammissione e l’esclusione degli associati;
• - nominare i responsabili delle commissioni di lavoro, dei settori di attività in cui si
articola la vita dell’Associazione;
• - compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione
dell’Associazione;
• - affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri.
Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese sostenute dagli
interessati per conto dell’Associazione nell'esplicazione del Loro mandato.
I Consiglieri che non partecipano senza giustificato motivo a tre riunioni nell'arco di un anno
decadono automaticamente dalla carica.
Art. 11 - Decadenza del Consiglio Direttivo
I componenti il Consiglio Direttivo che durante il triennio decadranno dalla carica per
dimissioni od altro, verranno sostituiti dal primo Socio dei non eletti.
In caso di rinuncia alla carica da parte dei primi tre della lista dei "non eletti", il Consiglio
Direttivo potrà cooptare un Socio che, a giudizio del Consiglio Direttivo stesso nella sua
maggioranza, possa ricoprire l’incarico risultato privo di titolare. La nomina dovrà essere
ratificata dall’assemblea nel corso della prima seduta utile.
Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea provvederà all’elezione di un
nuovo Consiglio.
Art. 12 - Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione.
Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa
delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente coordinare l’attività di ordinaria
amministrazione e convocare entro 20 giorni l'assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo
Presidente.
Può richiamare i soci che durante le manifestazioni si comportano in maniera non consona
allo Statuto, al Regolamento e lesiva all’immagine dell’AVIS.
TITOLO IV - PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE
Art. 13 - Patrimonio
Il patrimonio dell’ASCD Avis Faenza è composto da mobili, attrezzature sportive, divise
sociali, premi di rappresentanza (coppe, trofei, ecc.), quote sociali ed eventuali donazioni.
E’ fatto divieto di distribuire ai Soci - anche in forma indiretta - eventuali avanzi di Cassa
degli esercizi sociali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione e la
distribuzione sia imposte dalla Legge.
L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle
sue attività da:
• - quote e contributi degli associati;
• - quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
• - eredità, donazioni e legati;
• - contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche
anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati
nell'ambito dei fini statutari;
• - contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
• - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
• - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo
svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola,
svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento
degli obiettivi istituzionali;
• - erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
• - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento,
quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
• - altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo, anche di natura
commerciale.
Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione,
fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile
fra i Soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di
distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle
attività statutariamente previste.
Art. 14 - Attività Associativa
Tutto quanto riguarda l’attività dell'Associazione, fatta esclusione di ciò che è previsto in
Statuto e in specifiche norme, è portato alla conoscenza dei Soci mediante affissione di
comunicati in apposite bacheche poste in luoghi accessibili a tutti.
Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività
dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.
Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei
Soci per la consultazione.
Art. 15 - Esercizio Sociale
L'esercizio sociale va dal 1º gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve
predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'assemblea degli associati.
Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'assemblea degli associati
entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Art. 16 - Scioglimento dell'Associazione
Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole
di almeno i 3/5 (tre quinti) degli associati aventi diritto di voto.
In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non
Soci.
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti
i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo
sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di
controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.
TITOLO V - NORME FINALI
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto
applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni delle leggi vigenti.
IL PRESIDENTE
A.S.C.D. AVIS FAENZA
Aurelio Garavini